Decreto 37/08: le novità per installatori e responsabili tecnici

Lo scorso dicembre in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 192/22, che modifica il noto “37/08”, il documento che stabilisce le regole in termini di qualificazione delle imprese e di dichiarazione di conformità degli impianti.

Una modifica obbligata, figlia dell’allineamento nei confronti di una Direttiva UE (2018/1972) che ha stabilito un quadro normativo comune così da garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica per l’intero continente.

Una riforma resa ancor più necessaria per dare seguito agli obblighi riguardanti l’infrastrutturazione elettronica degli edifici.

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Due novità di rilievo: cosa cambia per i professionisti

Due le novità sostanziali: una revisione degli ambiti di applicazione (art. 1) e delle definizioni (art. 2) relative soprattutto gli impianti radiotelevisivi e di antenna, e una seconda (art. 5bis) che introduce nuovi compiti negli oneri del responsabile tecnico di impresa installatrice.

Entrando nel merito, vengono introdotte per la prima volta, sia negli ambiti applicativi sia nelle relative definizioni, concetti relativi agli impianti in fibra ottica e alle infrastrutture destinate ad ospitare tali Impianti, aprendosi di fatto verso l’annoso tema delle predisposizioni impiantistiche.

Attenzione: queste disposizioni prevedono in concreto l’obbligo di progetto da parte del professionista qualora questa tipologia di impianti coesista con i tradizionali impianti elettrici.

Il nuovo articolo 5 Bis, inoltre, aggiunge un nuovo specifico ruolo per il responsabile tecnico di impresa installatrice, affidando a quest’ultimo il compito di prevedere e inserire nel progetto edilizio dell’edificio tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva, i “famosi” spazi installativi utili per adempiere agli obblighi legislativi vigenti.

Non solo: a conclusione dei lavori, il responsabile tecnico dovrà rilasciare un’apposita Dichiarazione di Conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, allegando tutti i documenti utili a definire le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

Non si tratta di una mera formalità: la Dichiarazione di Conformità sarà uno dei documenti da presentare allo sportello unico dell’edilizia ai fini della richiesta di abitabilità.

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L’impatto su installatori e progettisti

Queste modifiche aprono ampi scenari e prospettive per l’intero settore: potrebbero dare il via a una revisione complessiva del documento e, in ogni caso, confermano l’evoluzione del settore introducendo tecnologie ed esigenze non previste nel Decreto 15 anni fa.

I professionisti, installatori e progettisti, dovranno dunque mantenere alta l’attenzione sul tema e, nel mentre, dovranno adeguarsi a quanto introdotto dalla Legge, esplicitando nelle Dichiarazioni di Conformità, secondo i casi previsti, il totale rispetto della Norma CEI 306-2 (Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali) e, a seconda dei casi, della Guida CEI 64-100 che affronta il tema della predisposizione delle infrastrutture per quanto riguarda i montanti degli edifici, le singole unità immobiliari (appartamenti) e le abitazioni nel loro complessivo (siano queste unifamiliari, a schiera o residence).

Con questa modalità si potranno realizzare impianti “alla regola dell’arte”, evitando contestazioni e implicazioni legali.

Nel frattempo, con le tradizionali tempistiche governative, il Ministero dovrà diramare una risposta ufficiale per dare un’indicazione chiara e univoca al settore e ai suoi protagonisti, in merito ai dettagli operativi e alle attività da prevedere per assolvere ai nuovi obblighi.