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06 maggio 2024

Bonus sicurezza: antintrusione e videosorveglianza agevolabili fino a fine anno

Bonus sicurezza: antintrusione e videosorveglianza agevolabili fino a fine anno

Tempi duri per bonus e incentivi fiscali, ma ci sono ancora delle opportunità per i clienti finali e i professionisti della sicurezza. Scade infatti a fine dicembre 2024 il Bonus Sicurezza, ovvero la possibilità di detrarre in 10 anni il 50% dei costi sostenuti in questo particolare ambito installativo.

Quali sono gli interventi che rientrano nel Bonus?

L’obiettivo del legislatore è stato quello di favorire l’utilizzo di tecnologie e strumenti che contrastassero furti, aggressioni o reati contro la proprietà personale. Per questo motivo rientrano nel Bonus Sicurezza le installazioni legate alla sicurezza passiva: porte blindate, saracinesche, grate e tapparelle metalliche, vetri antisfondamento o anti rottura.

 

Bonus Sicurezza: antintrusione e videosorveglianza

In realtà, il focus più interessante di questa detrazione è dedicato alla cosiddetta sicurezza attiva, dunque ai sistemi che aiutano a prevenire il reato, avvisando e intervenendo anche prima del reato stesso, e che sono perlopiù di responsabilità degli installatori:

  • Sistemi di allarme intrusione;
  • Videosorveglianza;
  • Impianti di rilevazione incendi, evacuazione e controllo fumi;
  • Nebbiogeni e dispositivi similari (antirapina / antiscasso);
  • Sistemi di controllo accessi in ambienti pubblici e semipubblici.

Tecnologie che il professionista elettrico ben conosce e che potrà proporre all’utente finale con la consapevolezza di poter usufruire di questo vantaggio fiscale. Ma chi sono i beneficiari di questa opportunità e quali sono le modalità per sfruttarla secondo la Legge?

 

Beneficiari e modalità

Ricordiamo innanzitutto che questo beneficio è rivolto sia a contribuenti privati sia a titolari d’impresa con partita Iva, con l’unica condizione del possesso dell’immobile oggetto di intervento. Esiste poi la possibilità di estendere questo vantaggio ai familiari conviventi, solamente per ciò che concerne l’ambito residenziale.

La detrazione, per interventi con un limite massimo di lavori pari a 96mila euro, è ottenibile attraverso un oramai rodato metodo: l’utilizzo di un bonifico parlante che contenga tutti i dati utili a dimostrare il legame tra la spesa e la proprietà dell’impianto, ovvero, codici fiscali del beneficiario e dell’impresa che esegue i lavori, data e importi. Naturalmente, nella causale dovrà essere sempre esplicitato il riferimento alla norma che consente questa attività (articolo 16-bis del Dpr 917/1986).

 

Un beneficio per utente finale e professionista, a patto che…

Il beneficio fiscale è conseguente, dunque, all’installazione di un impianto, ma, ancor più quando parliamo di sicurezza e tutela delle persone, è giusto sempre sottolineare come un impianto non realizzato secondo la regola dell’arte metta a rischio sia il cliente sia, soprattutto, il professionista che non ha seguito le direttive della norma.

Pertanto, facciamo una breve sintesi di quali sono i principali aspetti da tenere sempre in considerazioni in fase di progettazione e installazione di un sistema allarme intrusione.

 

La Norma CEI 79-3: progetto e installazione a regola d’arte

La Norma CEI 79-3 rappresenta il vero punto di riferimento per gli impianti di allarme, rappresentando di fatto il documento da seguire per la realizzazione degli impianti antieffrazione e antintrusione. La prima edizione risale a oltre 35 anni fa e nel corso degli anni il documento è stato aggiornato periodicamente per allinearsi alle evoluzioni della tecnica e del mercato.

L’ultima revisione del 2012 ha riguardato l’allineamento alla terminologia ed alla logica di classificazione dei sistemi di allarme intrusione e rapina della serie di Norme EN 50131, l’integrazione di alcune sezioni tratte dalla Specifica Tecnica CLC/TS 50131-7:2010 e l’introduzione di un metodo tabellare di determinazione del livello di prestazione di un impianto di allarme intrusione e rapina.

 

Com’è composto un impianto di allarme intrusione

Un impianto di allarme intrusione è sempre composto da tre parti fondamentali:

• la centrale di allarme, cervello dell’impianto, che prevede sempre un dispositivo di attivazione (inserimento/disinserimento);

• i rivelatori, che rilevano i tentativi di intrusione;

• i dispositivi di allarme locali e/o remoti (sirene, combinatori telefonici).

 

Aree da proteggere e valutazione del rischio

Nella progettazione di un impianto di sicurezza il primo passo da eseguire è l’esame delle aree da proteggere. La Norma CEI 79-3 individua convenzionalmente 5 categorie di aree identificate con il nome di un caso ad esse appartenenti (Unità abitativa non isolata, unità abitativa isolata, cassaforte, caveau, insediamento industriale).

A ciascun tipo di area fondamentale da proteggere possono essere ricondotti i vari casi particolari che hanno caratteristiche assimilabili.

La valutazione del rischio è quindi necessaria per valutare la vulnerabilità della zona di interesse, e rappresenta il primo e fondamentale passo per l’elaborazione del progetto di un impianto di allarme intrusione.

Il metodo adottato dalla Norma CEI 79-3 per l’analisi del rischio è qualitativo e sostanzialmente basato sulle presunte conoscenze in tema di I&HAS e disponibilità di mezzi e strumenti degli intrusi e dei rapinatori che possono essere interessati al caso in esame.

I livelli di rischio codificati sono 4 (basso, medio basso, medio alto, alto) e benché esista un’identità assoluta tra i livelli di rischio dell’area da proteggere con l’impianto (definiti dalla Norma CEI 79-3) e il grado di sicurezza del sistema (definito dalla Norma EN 50131-1),  si tratta di due concetti diversi i valori dei quali coincidono nel momento in cui il sistema di allarme viene scelto ed installato coerentemente con il rischio presunto.

 

Prestazioni dell’impianto e metodi di progetto

Individuata l’area da proteggere e il livello di rischio della stessa si tratta di verificare che le prestazioni offerte dall’impianto siano adeguate.

In linea generale si tratta di un’operazione che potrebbe essere condotta anche solo sulla base dell’esperienza del progettista; tuttavia, la disponibilità di un metodo normato oltre a semplificare il compito riduce il margine di soggettività e garantisce il rispetto della regola dell’arte.

La Norma CEI 79-3 suggerisce due metodologie per un impianto a regola d’arte: un metodo matematico e un metodo semplificato tabellare, concettualmente più semplice da utilizzare (anche se meno flessibile e, talvolta, eccessivamente rigido per impianti complessi o di grandi dimensioni). In sostanza, l’ultima edizione della Norma CEI 79-3 fornisce per ciascuna delle cinque tipologie impiantistiche fondamentali una tabella per ciascun sottoinsieme che compone l’impianto.

Da queste tabelle è possibile individuare direttamente il livello di prestazione di ciascun sottosistema in funzione del grado di sicurezza, del tipo e della disposizione dei componenti.

 

In conclusione

Vi invitiamo, naturalmente, a prendere in considerazione l’attenta lettura della Norma per approfondire tutti gli aspetti fin qui citati. In oltre dieci anni, inoltre, l’evoluzione tecnica è stata significativa, per cui nel corso del 2023 il Comitato Elettrotecnico Italiano ha ripreso in mano il documento: dovremo quindi aspettarci una nuova edizione della Norma, magari già nel corso del 2024.

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