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Normativa

04 marzo 2024

L’impatto legislativo sull’impiantistica: la “regola d’arte”

L’impatto legislativo sull’impiantistica: la “regola d’arte”

Nel complesso universo degli impianti elettrici civili, garantire sicurezza ed efficienza richiede un'approfondita comprensione delle normative e delle pratiche consigliate. Con il breve approfondimento a seguire proveremo a esplorare dettagliatamente le criticità e i vantaggi legati alla progettazione e all’installazione in ambito residenziale, fornendo spunti cruciali per i professionisti del settore elettrico.

 

Le basi e gli obiettivi: la sicurezza elettrica

In generale, garantire la sicurezza e l’efficienza negli impianti elettrici è il principale compito e obiettivo di un professionista, sia esso un installatore o un progettista.
L’ambito civile non fa eccezione, anzi, operando in luoghi “vissuti”, il requisito della sicurezza risulta essere imprescindibile.

 

Regola dell'Arte: l’impatto legislativo sull’impiantistica

Per comprendere l’importanza di questa attività è essenziale esaminare l’impatto legislativo che ha caratterizzato il settore nell’arco degli ultimi cinquant’anni.

È infatti la Legge 186 del 1968 a introdurre per la prima volta il concetto di “regola dell'arte”, che si erge come un faro guida per tutti gli operatori del settore elettrico. Questo documento, attraverso l’articolo 1, impone con chiarezza l'obbligo di adottare le migliori norme tecniche e scientifiche nella progettazione e installazione degli impianti elettrici civili. Attraverso l’articolo 2 viene inoltre confermato il ruolo chiave del Comitato Elettrotecnico Italiano, le cui norme rappresentano di fatto uno strumento per adempiere al meglio questo tipo di attività.

La necessità di allineare la sicurezza e l’adeguamento con l’evoluzione tecnologica ha portato, in seguito, alla nascita di un nuovo ulteriore documento fondamentale per i professionisti del comparto elettrico: la Legge 46 del 1990.

Con questo strumento vengono introdotti per la prima volta alcuni obblighi legati alla presentazione di documentazione tecnica, una pratica che mira a sensibilizzare e responsabilizzare tutti gli attori coinvolti nella progettazione e nell'installazione degli impianti, anche ai sensi della Legge.

Il riferimento più vicino ai giorni nostri sotto il profilo legislativo è rappresentato, tuttavia, dal Decreto Ministeriale 37/08, che disciplina, tra le altre cose, gli impianti elettrici a bassa tensione. Sono molteplici le novità da esso previste che impattano sul professionista e in tema di progettazione e installazione vengono introdotte la classificazione degli impianti rispetto alla loro destinazione d’uso (abitazioni, uffici, luoghi pubblici, ecc.), così come specifici requisiti per la sicurezza e criteri per la valutazione della conformità degli impianti. Conformità che dovrà essere attentamente verificata prima dell’entrata in esercizio, attraverso appositi strumenti di Certificazione (Dichiarazione di Conformità).

Il DM 37/08 svolge dunque un ruolo chiave nell'assicurare l'adesione pratica alla regola dell'arte: non si tratta, dunque, di una mera cornice legislativa, ma di un’adeguata analisi del documento che consentirà di esaminare sul campo gli impatti tangibili del DM 37/08, il cui rispetto si traduce in impianti affidabili, durevoli e in linea con le migliori pratiche del settore.

 

Dalla legge al campo: il DM 37/08 e il ruolo dell’installatore

Come anticipato, il documento legislativo ha innanzitutto imposto una precisa classificazione degli impianti e, di conseguenza, una altrettanto stretta relazione con l’abilitazione del professionista nel poter operare su di essi. In sintesi, gli impianti vengono diversificati in:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, impianti di sicurezza (compresi quelli in fibra ottica), nonché le infrastrutture necessarie a ospitare tali impianti (questa voce, in funzione delle evoluzioni tecnologiche è stata oggetto di modifica con il DM 192 del 2022);

c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

 

Dove iniziano le responsabilità dell’installatore?

È chiaro, dunque, come l’oggetto di interesse per il professionista elettrico siano gli impianti riportati alla lettera A e, in seconda battuta, quelli relativi alla lettera B, riguardante principalmente gli impianti elettronici presenti nelle abitazioni, e non solo.

Ma dove inizia l’attività e dunque la responsabilità del professionista?

Anche in questo caso ci viene nuovamente incontro il DM 37 che stabilisce l’esistenza di un punto di consegna delle forniture, ovvero un punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica (solitamente collocato al limite di proprietà e direttamente accessibile da pubblica via). A monte del punto di connessione di rete, la proprietà e la competenza funzionale sono diretta responsabilità del DSO (gestori dei sistemi di distribuzione), mentre a valle la responsabilità ricade sull’utente e, di conseguenza, inizia da qui la responsabilità del professionista.

I dettagli e le specificità della connessione di rete in bassa tensione sono definiti dalla CEI 0-21, il cui compito principale è quello di definire le regole tecniche per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT; una norma, la cui ultima versione è risalente al 2022, ma che a gennaio 2024 ha visto l’introduzione di una seconda Variante, successiva alla prima, approvata nel novembre del 2022.

Si tratta di un documento vitale per l’evoluzione delle reti e della loro funzionalità: l’ultima variante introduce, infatti, modifiche relative ai sistemi di accumulo e al futuribile V2G, anticipando un trend di primaria importanza nell’ambito della gestione dell’energia.

Abbiamo così definito “l’inizio” dell’attività del professionista in ambito elettrico (lettera A), ma esiste una sorta di parallelismo per il mondo elettronico?

In realtà, la diffusione della fibra ottica ha portato a una necessaria rivalutazione degli strumenti legislativi (abbiamo già visto le modifiche relative al DM 37), introducendo di fatto nuove definizioni utili al settore impiantistico.

Il Decreto Legislativo 259 dell’agosto 2003 aveva già chiarito il concetto di punto terminale di rete, ovvero il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica; il documento più “rivoluzionario” per questo settore è però rappresentato dal DPR 380 del 2001.

Dal primo luglio 2015, infatti, con la Legge 164/2014 è entrato in vigore l’art. 135 bis del D.P.R. 380/2001, che, in sintesi, introduce l’obbligo di provvedere alla predisposizione per la connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione “pesante” di un edificio: si tratta dell’obbligo di predisposizione di un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, dunque l’intero complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

 

Lettera A, lettera B e progetto: le competenze e gli obblighi

Affermata la differenza di ruoli e approcci tra l’impianto elettrico e quello elettronico, con la modifica del DM 37 del dicembre 2022 è stata introdotta una sostanziale novità, che decreta un “avvicinamento” tra i due settori.

L’articolo 5 infatti impone per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti afferenti le lettera A, B, C, D, E e G, (secondo la classificazione dell'articolo 1, comma 2) la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto agli albi professionali o, in alternativa, del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Ma quali sono i limiti dell’installatore? Quando è necessario l’intervento di un professionista abilitato? E come cambia l’obbligo con l’ultima modifica del DM 37?

In ambito residenziale, l’intervento di un installatore è possibile solo in presenza di due condizioni: la prima, per la quale tutte le utenze condominiali o le utenze domestiche di singole unità abitative non abbiano potenza impegnata superiore a 6 kw oppure la seconda, per la quale la superficie complessiva non superi i 400 mq, in caso di utenze domestiche di singole unità abitative.

Al di fuori di questi limiti deve necessariamente intervenire un professionista iscritto agli albi professionali, a prescindere dalle competenze del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Attenzione: è sempre utile ricordare che al professionista (perito o ingegnere) spetterà la redazione del progetto dell’impianto elettronico qualora quest’ultimo fosse coesistente con un impianto elettrico.

 

Conclusioni

In questo primo approfondimento ci siamo dedicati alla comprensione delle finalità, dei limiti e delle responsabilità di un installatore che opera in ambito residenziale. Naturalmente, l’attività di installazione dovrà essere eseguita secondo la regola dell’arte, seguendo dunque i dettami di alcune tra le normative più significative per questa tipologia di impianti: in primis la norma CEI 64-8, nella specificità del capitolo 37, e la Guida CEI 64-53, la cui IV edizione è stata pubblicata proprio nel 2024.

Prenderemo in esame questi aspetti e ulteriori prescrizioni più specifiche nel corso dei prossimi contributi dedicati alla progettazione e installazione degli impianti elettrici civili.

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